A latere dei noti benefici fiscali goduti nel 730 su ristrutturazioni e lavori energetici, emerge un aspetto esclusivo: l’IVA agevolata al 10%. Mentre l’aliquota ordinaria dell’IVA in edilizia è pari al 22% (ex 21), alcune circostanze permettono l’applicazione di aliquote agevolate al 4% e al 10%. Queste aliquote, rispettivamente, vengono applicate dal fornitore sulla base di un’apposita autocertificazione fornita dal proprietario dell’immobile o dal richiedente il servizio.
IVA al 4%: ambiti di applicazione
Il 4% non si applica agli interventi che usufruiscono della detrazione sul risparmio energetico, ma trova riconoscimento negli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ora bonus 75%). Inoltre, l’aliquota al 4% si applica nei seguenti casi:
- Cessione di abitazioni non di lusso, destinate a essere la prima casa per l’acquirente, sia da parte di un’impresa costruttrice che di altri soggetti.
- Assegnazione in proprietà o in godimento di prime case ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi.
- Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione della prima casa.
- Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati rurali ad uso abitativo.
IVA al 10%: collegata a manutenzioni e ristrutturazioni
L’IVA al 10%, introdotta con la manovra del 2010, si applica alle prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata. Si considerano “fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata”:
- Singole unità immobiliari a destinazione abitativa, indipendentemente dall’utilizzo (categorie catastali da A1 ad A11, esclusa l’A10), e relative pertinenze.
- Interi fabbricati con oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.
Alíquota agevolata: dettagli su servizi e acquisti
L’aliquota agevolata al 10% si applica principalmente alla prestazione del servizio di manodopera per il completamento della manutenzione. Per quanto riguarda gli acquisti dei prodotti, l’IVA agevolata è applicata esclusivamente nell’ambito del contratto di appalto. Si definisce “contratto di appalto” l’accordo esistente tra il contribuente e la ditta esecutrice dei lavori, solitamente anche la stessa che fornisce i materiali da installare. Pertanto, l’IVA al 10% si applica interamente sia sulla manodopera che sull’acquisto dei beni inclusi nel contratto. Se il contribuente acquista direttamente i materiali da una ditta diversa da quella esecutrice dei lavori, l’aliquota agevolata al 10% si applica solo sulla manodopera e non sugli acquisti dei materiali.
IVA 10%: regole per i “beni significativi”
Esiste una categoria di beni rilevanti, i cosiddetti “beni significativi”, che hanno un trattamento particolare nell’ambito delle agevolazioni fiscali. Questi beni sono individuati dal Dm del 29 dicembre 1999 e includono ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, e impianti di sicurezza.
Per l’acquisto dei beni significativi, l’IVA agevolata al 10% non si applica completamente, ma solo “fino a concorrenza del valore della prestazione”, a condizione che la stessa ditta che installa i beni sia anche quella da cui sono stati acquistati. In altre parole, l’IVA al 10% si applica solo sulla quota del prezzo di acquisto che coincide con la manodopera, mentre sul restante importo si applica l’IVA ordinaria al 22%.
Per esempio, se l’installazione di un condizionatore ammonta a 500 euro, e per l’acquisto se ne sono pagati 1.000, l’IVA al 10% sarà applicata su tutti i 500 euro dell’installazione, oltre a 500 euro dell’acquisto (dei 1.000 complessivi). I restanti 500 euro dell’acquisto saranno soggetti all’IVA ordinaria al 22%.
Infine, è importante sottolineare che il prestatore che effettua un intervento di recupero agevolato deve specificare in fattura, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi. Questi dati devono essere indicati in fattura anche se si calcola che l’intero valore del bene significativo deve essere soggetto all’aliquota ridotta.”