Indennità di Accompagnamento: 527,16 € per 12 mensilità e le condizioni di erogabilità

L’assegno per l’anno 2023 è di 527,16 euro e viene pagato per 12 mesi, per un totale annuo di 6.325,92 euro. Come le altre prestazioni assistenziali, è esente da imposte e non deve essere dichiarato nel reddito o preso in considerazione per altre prestazioni sociali o assistenziali fornite dallo Stato. L’indennità viene erogata indipendentemente dal reddito, dallo stato civile o dalla situazione familiare del beneficiario.

I requisiti vengono verificati da una Commissione presso ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL). Il verbale emesso viene poi controllato dall’INPS, che può o meno convalidarlo e, eventualmente, richiedere una visita aggiuntiva. Il processo è il seguente: si richiede una visita per accertare o confermare l’invalidità civile, sia alla nascita che quando si verifica la disabilità; dopo aver ottenuto il certificato introduttivo dal medico di famiglia, si presenta la domanda; l’assegno viene pagato, se si soddisfano i requisiti sanitari.

L’indennità non può essere cumulata con trattamenti di accompagnamento simili concessi per invalidità causate da guerra, lavoro o servizio. Tuttavia, può essere cumulata con tutte le altre prestazioni assistenziali (in particolare con la pensione di inabilità civile, se si soddisfa il requisito di reddito) e prestazioni previdenziali (pensioni dirette o indirette) fornite dagli enti previdenziali. Inoltre, la prestazione è compatibile con l’esercizio di un’attività lavorativa senza limiti di reddito.

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che sono ricoverati gratuitamente in un istituto di degenza o per fini riabilitativi.

Tuttavia, il day hospital non viene considerato un ricovero e quindi non influisce sull’erogazione dell’indennità di accompagnamento. Si ricorda che, secondo la legge, il ricovero gratuito si intende quando la retta o il mantenimento sono completamente coperti da un ente pubblico. Di conseguenza, l’indennità spetta anche quando il contributo dell’amministrazione pubblica copre solo una parte della retta del ricovero.